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3F WebTech - Tecnologie Informatiche a supporto delle AziendeI servizi Informatici che in questi anni hanno contraddistinto 3F Security, sono ora parte di 3F WebTech, la nuova divisione di servizi e prodotti IT.

Accedi al nuovo sito www.3fwebtech.it per prendere visione di tutte le novità, i servizi ed i nuovi prodotti implementati. 3F WebTech, Tecnolgie Informatiche a Supporto delle Aziende.

Il gruppo 3F:

  • 3F Security: Igiene e Sicurezza sul Lavoro
  • 3F WebTech: Tecnologie Informatiche a supporto delle Aziende
In evidenza
CORSO HACCP - ex libretto sanitario
Il corso OBBLIGATORIO si rivolge a chi opera in aziende industriali, artigianali, commerciali, addette alla preparazione, trasformazione, confezionamento, somministrazione di alimenti e bevande, venditori o trasportatori di alimenti deperibili confezionati e non confezionati.
CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Il corso è strutturato per offrire al candidato tutte le conoscenze necessarie per ricoprire l’incarico in oggetto, sia in aziende classificate di tipo A (16 ore di corso) che di tipo B e C (12 ore di corso) ai sensi dell’art. 1 del Decreto 15 Luglio 2003 n. 388. CORSO DI AGGIORNAMENTO teorico-pratico in relazione al ruolo ricoperto.

E' nata 3F WebTech!

Che fine hanno fatto i servizi informatici di 3F Security? Dato il successo ottenuto in questi anni di attività, abbiamo deciso di attivare una nuova divisione dedicata esclusivamente ai servizi e ai prodotti IT:
3F WebTech
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Sei a norma?

E' in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08). La tua attività è a norma? Chiedici un check-up ed un preventivo gratuito per valutare il tuo livello di conformità e le attività necessarie. Hai dei dubbi? Ecco il nostro parco clienti.
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DVR

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La valutazione dei rischi e la relativa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro (come specificato all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08) ed ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

La valutazione dei rischi deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

  • quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004;
  • quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151M
  • quelli connessi alle differenze di genere, all’età, la provenienza da altri Paesi.

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Dal circuito banner di 3F WebTech...